Descrizione
I degenti in ospedali, case di cura o di riposo, luoghi di detenzione e comunità possono esprimere il loro voto nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione.
Gli interessati devono far pervenire al Comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per le votazioni (quindi entro giovedì 5 giugno), una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.
La dichiarazione va resa direttamente nella struttura di ricovero o di detenzione e deve contenere il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione. Deve inoltre recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
L’ufficio comunale competente, previa verifica della regolarità della richiesta e del sussistere dei requisiti per l’esercizio del diritto di voto, provvederà, ad inviare all’elettore un’attestazione di autorizzazione a votare nel luogo di cura o detenzione.
Per votare è necessario possedere la tessera elettorale: in caso di smarrimento, dopo apposita denuncia, il ricoverato o il detenuto deve inoltrare richiesta di duplicato al Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, delegando, poi, al ritiro un familiare o un convivente.
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2025, 12:52