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Sanzioni Amianto - Criteri per le sanzioni
notizia pubblicata in data : lunedì 11 dicembre 2017
Comunicazione della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto all'ATS (ex ASL)
Art. 6 comma 1 della L.R. 29.09.2003 n. 17
Obblighi dei proprietari.
1. Al fine di conseguire il censimento completo dell’amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell’art. 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l’informazione annualmente.
L'art. 8 bis della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 dispone che la mancata comunicazione di cui sopra comporta a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti l'applicazione di una sazione amministrativa da € 100,00 a €1.500,00.
La Giunta regionale ha dettato i criteri per l'applicazione delle sanzioni sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto dello stato di conservazione del materiale.
All'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla presenza di manufatto in amianto libero in matrice friabile si applica la sanzione amministrativa, già prevista dall'art. 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Quantità di amianto | |||
inf. 100 m2 | 100 m2 inf. x sup. 1000 m2 | sup. 1000 m2 | |
PERICOLOSITA' | |||
ID2 inferiore o uguale 25 | 100 € | 500 € | 1500 € |
ID tra 25 e 44 | 500 € | 1000 € | 1500 € |
ID uguale o superiore 45 | 1000 € | 1500 € | 1500 € |
Materiali danneggiati per una superficie > 10% (D. m. 6 settembre 1994) | 1500 € | 1500 € | 1500 € |

